Sorveglianza online e privacy (GDPR)

Nel caso della sorveglianza online, vengono effettuate registrazioni video dello svolgimento dell'esame. Si tratta quindi di una raccolta di dati personali, quali sesso, razza o religione. Ciò rende applicabile la legge di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Di conseguenza, l'ente esaminatore deve ottenere il consenso esplicito del candidato per l'utilizzo di tali dati.

Consenso del candidato

Il candidato deve quindi dare il proprio consenso all'utilizzo dei propri dati. Tale consenso è soggetto ad alcuni requisiti:

Il consenso è volontario.

Il candidato può rifiutare il consenso senza che ciò comporti conseguenze significative. È quindi necessario che una persona possa comunque sostenere un esame. Per questo motivo consigliamo di offrire sempre un esame (alternativo) che non sia vincolato alla registrazione e alla conservazione dei dati personali.

Il consenso è specifico

Il candidato deve avere ben chiaro lo scopo delle riprese video. Che tipo di dati vengono raccolti (immagini e suoni, da laptop e dispositivi mobili) e per quanto tempo vengono conservati?

Prima il permesso, poi l'esame

Il candidato deve dare il proprio consenso prima che l'esame possa avere inizio. Non è quindi possibile dare il consenso a posteriori.

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

Un candidato può revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo dei propri dati personali.